Direttiva taglienti
Studi Odontoiatrici
Niente medico competente per gli studi odontoiatrici che hanno eliminato i rischi

Direttiva taglienti, niente medico competente per gli studi odontoiatrici che hanno eliminato i rischi

Con l'approvazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 19 del 19 febbraio 2014 -"Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario"- gli studi odontoiatrici devono adottare le misure idonee al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi.

Tra i dubbi interpretativi vi era quello dell'adozione della sorveglianza sanitaria da parte dello studio odontoiatrico che, a seguito della valutazione dei rischi evidenza l'assenza di un rischio di ferite da taglio o da punta e/o di infezione.
Sulla questione sia AIO che ANDI si erano espresse sulla non obbligatorietà di adozione della sorveglianza sanitaria e sia ANDI che la CAO Nazionale avevano chiesto chiarimenti in merito al Ministero della Salute.

Chiarimenti che sono giunti l'11 aprile attraverso una nota ufficiale in cui il Ministero precisa "che nel caso in cui l'attività sanitaria venga prestata nel proprio studio medico o odontoiatrico dal singolo professionista abilitato, con prevalenza del suo apporto professionale ed intellettuale rispetto alla disponibilità di beni strumentali, in assenza di complessità organizzative proprie di una struttura o di un servizio sanitario, tale luogo di lavoro, per definizione, risulta essere escluso dal campo di applicazione del titolo X-bis".

"In tale specifica situazione -continua la nota del Ministero- trova applicazione nei confronti del professionista autonomo il solo articolo 21, del D.lgs. 81/08 , che al comma 2 prevede la possibilità dell'effettuazione della sorveglianza sanitaria solamente in via facoltativa".
In presenza, invece, di qualche rischio per la sicurezza del lavoratore evidenziato nella valutazione dei rischi, anche per uno solo di quelli impiegati, la sorveglianza medica sarà invece necessaria.
Per le strutture sanitarie, quindi non lo studio gestito dal singolo dentista, non è detto che la sorveglianza sanitaria scatti in automatico, precisa la nota del Ministero, ma sarà obbligatoria se dalla valutazione del rischio effettuata "risulti presente per i lavoratori un rischio di ferita da taglio o da punta comportante contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione".

Potrebbe interessarti anche:
del 19 marzo 2024
del 11 maggio 2022
del 11 gennaio 2022
Orario apertura sportello
Orari
lunedì 10/13 -
martedì 10/13 15/17
mercoledì 10/13 -
giovedì 10/13 15/17
venerdì 10/13 -
Piazza Matteotti n.12
63100 Ascoli Piceno
Tel. 0736.259407
Fax 0736.254402
C.F. 80000610446
Orari
lunedì 10/13 -
martedì 10/13 15/17
mercoledì 10/13 -
giovedì 10/13 15/17
venerdì 10/13 -
Orari
Tel. 0736.259407