FUNZIONI E POTERI DELL’ORDINE
(EX DLCPS 13/9/1946 N. 233 ART. 3 - LEGGE ISTITUTlVA DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI)
1) COMPILARE E TENERE L'ALBO DEGLI ISCRITTI;
2) VIGILARE SUL DECORO PROFESSIONALE, SULLA INDIPENDENZA DELL'ORDINE E SUL RISPETTO DEL CODICE DEONTOLOGICO;
3) DESIGNARE I RAPPRESENTANTI DELL'ORDINE PRESSO ENTI ED ISTITUZIONI;
4) PROMUOVERE E FAVORIRE TUTTE LE INIZIATIVE CULTURALI FINALIZZATE ALLA FORMAZIONE ED ALL'AGGIORNAMENTO MEDICO;
5) ESERCITARE IL POTERE DISCIPLINARE SUI PROPRI ISCRITTI;
6) VALUTARE LA CONGRUITÀ DEGLI ONORARI ED IL RISPETTO DELLE NORME PUBBLICITARIE;
7) INTERPORSI, SE RICHIESTO, NELLE CONTROVERSIE TRA SANITARI, E TRA SANITARI ED ALTRE PERSONE O ENTI.