Certificati
Certificati medici. Obblighi di Legge
Certificati di prescrizioni terapeutiche e diagnostiche. Obblighi di Legge.

CERTIFICATI DI PRESCRIZIONI TERAPEUTICHE E DIAGNOSTICHE.

 OBBLIGHI DI LEGGE.

CERTIFICATO DI MALATTIA INPS

Il certificato di malattia deve essere rilasciato dal medico dopo la visita. Il certificato o il numero di protocollo (PUC) verrà  fornito al paziente per comunicarlo al datore di lavoro. Sono abilitati a rilasciare il certificato di malattia INPS: i Medici di Medicina Generale, i medici di Continuità Assistenziale, i medici dipendenti del Sistema Sanitario  Nazionale (di Pronto Soccorso, di reparti di degenza, ospedalieri, ecc.),  i medici specialisti (convenzionati e non). i medici liberi professionisti. Se il medico che visita un paziente dovesse rifiutarsi di emettere tale certificato compie il reato di rifiuto o omissione d’atto d’ufficio, reato perseguibile penalmente, ai sensi del Codice Penale art. 328. Il medico delegato invece verrebbe indotto a compiere un reato di falso ideologico. Ogni medico che emette una prognosi ha l'obbligo di invio telematico del certificato di malattia (D.L. n. 150 27/10/2009, Legge Brunetta) e l’obbligo non è delegabile ad atri medici. Il medico dipendente e convenzionato del Servizio Sanitario Nazionale ricevono le credenziali del SistemaTS necessarie all'invio dall'azienda di appartenenza. Gli altri medici possono accreditarsi rapportandosi ai rispettivi Ordini dei medici (sezione Faq del sito dell’Inps alla voce “certificati medici telematici”).

CERTIFICATO DI INFORTUNIO INAIL

Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro è obbligato a rilasciare il primo certificato medico di infortunio INAIL.

Si rilasciano In caso di infortunio sul lavoro, anche in itinere, a prescindere dalla prognosi e dalla gravità delle lesioni. Il lavoratore può rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro, al medico del Pronto soccorso dell'ospedale più vicino, al proprio medico curante.

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/infortunio-sul-lavoro/lavoratore/comunicazione-infortunio.html#:~:text=Qualunque%20medico%20presti%20la%20prima,via%20telematica%20all'Istituto%20assicuratore. 

CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA ART. 24 - Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita le certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo  puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati.

LA RICETTA MEDICA

La ricetta medica è documento che ha le caratteristiche di certificato, è redatto da un medico abilitato e iscritto all’albo professionale e consente al paziente di prenotare visite specialistiche, esami diagnostici e di poter ritirare o acquistare i farmaci che richiedono una prescrizione medica. 

Esistono due tipi di ricetta: quella su ricettario del Sistema Sanitario Nazionale (ricetta “rossa” e dematerializzata) che permette l’erogazione di farmaci e prestazioni diagnostiche e terapeutiche a carico del servizio sanitario;  la cosiddetta ricetta “bianca” del ricettario personale del medico, che permette comunque l’erogazione delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e dei farmaci, a completo carico del cittadino; altri tipi di ricetta, come: la ricetta ministeriale a ricalco per la prescrizione di sostanze psicotrope e stupefacenti. È compilata su di un ricettario differente, in triplice copia, di modo che una copia rimane al medico, una al paziente e una al farmacista). La ricetta limitativa è quella che può essere compilata solo da medici di una determinata branca specialistica oppure da medici operanti in centri ospedalieri, corredata dalla redazione di un piano terapeutico. La ricetta del Sistema Sanitario Nazionale deve essere compilata per le prescrizioni dai medici dipendenti durante l'attività istituzionale e dai medici convenzionati del servizio sanitario nazionale.

Normativa di riferimento: Art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 - Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. Comma 1 - Provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero della salute. Comma 2, Comma 4, Comma 6, Comma 9 - Estratto del Disciplinare tecnico della ricetta (modulo continuo) 

CODICE DEONTOLOGICO - Art. 13 Prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico. La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili sull'uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza. Il medico tiene conto delle linee guida diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti autorevoli e indipendenti quali raccomandazioni e ne valuta l'applicabilità al caso specifico. L'adozione di protocolli diagnostico-terapeutici o di percorsi clinico-assistenziali impegna la diretta responsabilità del medico nella verifica della tollerabilità e dell'efficacia sui soggetti coinvolti. Il medico è tenuto a un'adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci prescritti, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuali prevedibili e delle modalità di impiego appropriato, efficace e sicuro dei mezzi diagnostico-terapeutici. Il medico segnala tempestivamente all'Autorità competente le reazioni avverse o sospette da farmaci e gli eventi sfavorevoli o sospetti derivanti dall'utilizzo di presidi biomedicali. Il medico può prescrivere farmaci non ancora registrati o non autorizzati al commercio oppure per indicazioni o a dosaggi non previsti dalla scheda tecnica, se la loro tollerabilità ed efficacia è scientificamente fondata e i rischi sono proporzionati ai benefici attesi; in tali casi motiva l'attività, acquisisce il consenso informato scritto del paziente e valuta nel tempo gli effetti. Il medico può prescrivere, sotto la sua diretta responsabilità e per singoli casi farmaci che abbiano superato esclusivamente le fasi di sperimentazione relative alla sicurezza e alla tollerabilità, nel rigoroso rispetto dell'ordinamento. Il medico non acconsente alla richiesta di una prescrizione da parte dell'assistito al solo scopo di compiacerlo. Il medico non adotta né diffonde pratiche diagnostiche o terapeutiche delle quali non è resa disponibile idonea documentazione scientifica e clinica valutabile dalla comunità professionale e dall'Autorità competente. Il medico non deve adottare né diffondere terapie segrete.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE - Il medico deve sempre essere consapevole che ogni suo atto, per quanto semplice e apparentemente banale possa essere, è carico di implicazioni giuridiche, amministrative e deontologiche.  Pertanto deve prestare la massima attenzione ed il massimo scrupolo in ogni momento della propria attività, anche nell'esecuzione di atti spesso ritenuti “banali” come la redazione di certificati medici e ricette mediche.

 

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